Mercoledì 03/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
La stabilità della vendita forzata concorsuale nel Codice della Crisi
I rilanci tardivi convenzionali e i confini dell’art. 217 CCII.
Introduzione: il nuovo paradigma della liquidazione concorsuale nel CCII
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dall’art. 25-
sexies CCII, rappresenta un istituto marcatamente orientato alla rapidità e all'efficienza del realizzo dell'attivo. Ai sensi dell'art. 25-
septies, comma 2, CCII, le operazioni di liquidazione sono affidate a un liquidatore giudiziale, il quale vi provvede applicando, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di concordato preventivo (art. 114 CCII) e, per il tramite di quest'ultimo, le regole dettate per la liquidazione giudiziale agli artt. 216 e 217 CCII.
L'attuale assetto normativo segna una profonda discontinuità rispetto alla previgente disciplina fallimentare (R.D. 267/1942). Il legislatore della crisi ha operato una precisa scelta di campo, espungendo definitivamente dal sistema il meccanismo del c.d. "rilancio del decimo" (già previsto dall'art. 107, comma 4, l.fall.), istituto che consentiva di porre nel nulla l'esito di una gara regolare a fronte di un'offerta migliorativa tardiva.
Nel vigore del Codice della Crisi, il baricentro del subprocedimento di vendita si è spostato dalla massimizzazione atomistica del prezzo del singolo bene alla
tutela dell'affidamento del mercato e della stabilità dei trasferimenti coattivi, assunti quali vettori di efficienza macroeconomica dell'intero sistema delle vendite giudiziarie.
Il perimetro dell'autonomia del liquidatore e l'illegittimità delle clausole atipiche di riapertura della gara
Ci si domanda se, nell'esercizio del potere ordinatorio riconosciuto al liquidatore dall’art. 216 CCII in ordine alla determinazione delle "modalità competitive" della vendita, sia legittimo inserire nell'avviso di gara una clausola che attribuisca a qualunque terzo la facoltà di riaprire l'asta entro un termine perentorio (es. 10 giorni), offrendo un sovrapprezzo predeterminato (es. il 20% in più rispetto al prezzo di aggiudicazione).
La risposta deve essere negativa.
Sebbene l'art. 216 CCII conceda al professionista un'ampia elasticità nella strutturazione del procedimento competitivo, tale autonomia non può spingersi sino alla violazione di norme imperative e dei principi generali dell'ordinamento concorsuale:
- la natura di ordine pubblico economico della stabilità d'asta: l'eliminazione del rilancio successivo nell'impianto del CCII non risponde a una mera semplificazione procedurale, ma riflette un principio cardine non derogabile dall'autonomia privata (recte, endoprocedimentale) del liquidatore. L'ordinamento esige che la gara sia autenticamente competitiva durante il suo svolgimento.
- la violazione della parità di trattamento: consentire la riapertura della gara a seguito di un'offerta successiva all'aggiudicazione altera la par condicio tra i potenziali offerenti, disincentivando la partecipazione dei soggetti più qualificati che, a fronte del rischio di veder sistematicamente vanificato lo sforzo economico e valutativo profuso in gara, diserterebbero i tentativi di vendita.
Pertanto, una siffatta clausola inserita nell'avviso di vendita potrebbe essere affetta da
nullità o inefficacia originaria.
L'eventuale provvedimento del liquidatore volto a dare esecuzione a tale clausola – disponendo la riapertura della gara – legittimerebbe l'aggiudicatario pretermesso a esperire immediato reclamo ex artt. 124 o 133 CCII.
L'istanza ex art. 217 CCII del partecipante escluso: il bilanciamento tra "giusto prezzo" e principio di autoresponsabilità
Un profilo di frequente riscontro pratico concerne l'attivazione del potere di blocco della vendita devoluto al Giudice Delegato dall’art. 217, comma 1, CCII.
Si ipotizzi il caso in cui un soggetto, escluso dalla gara telematica per aver prestato una cauzione insufficiente, formuli istanza al Giudice offrendo, ad esempio, un prezzo cauzionato superiore del 25% rispetto al prezzo di aggiudicazione.
L'art. 217 CCII legittima il Giudice a "impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo". Nell'esegesi del concetto di "notevole inferiore", la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato un orientamento rigoroso, applicabile
a fortiori sotto il vigore del CCII:
Il "giusto prezzo" non è un valore teorico, statico o astrattamente ricavabile dalla relazione di stima del perito stimatore, bensì il valore endoprocedimentale emerso dall'effettivo e corretto dispiegarsi del gioco della domanda e dell'offerta in un mercato trasparente e adeguatamente pubblicizzato (
si veda, Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 22570 del 26 luglio 2023).
Nel caso di specie, la decisione del magistrato non potrà prescindere da due argomenti dirimenti:
- il principio di autoresponsabilità delle forme: la mancata partecipazione per svariati motivi (ad esempio per non aver presentato domanda nei termini oppure per l'esclusione del concorrente per insufficienza della cauzione) costituisce l'effetto dell'applicazione di regole decadenziali poste a presidio della serietà e della parità delle condizioni di partecipazione. Il rimedio eccezionale della sospensione della vendita non può essere strumentalizzato per sanare, ex post, l'inerzia o l'errore del partecipante escluso per propria colpa;
- il difetto del requisito quantitativo e qualitativo della sproporzione: un incremento del 25% non è di per sé idoneo a dimostrare la "notevole sproporzione" richiesta dalla norma, ove la gara si sia svolta nel pieno rispetto delle regole di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP). La sproporzione rileva ex art. 217 CCII solo laddove emergano fattori perturbatori estrinseci (es. collusioni, carenze informative macroscopiche nell'avviso, repentini mutamenti del mercato di riferimento) che abbiano reso il prezzo di aggiudicazione del tutto distonico rispetto al valore reale del bene.
Di conseguenza, l'istanza ex art. 217 CCII andrà probabilmente incontro a un
provvedimento di rigetto, dovendo il Giudice confermare la definitività del trasferimento in capo all'aggiudicatario regolare.
Considerazioni conclusive sui riflessi sistemici della stabilità del trasferimento
In conclusione, l'architettura delle vendite nel Codice della Crisi configura una netta preferenza per la certezza del diritto rispetto all'opportunismo economico di breve periodo.
La reintroduzione convenzionale di forme di rilancio post-aggiudicazione nell'avviso di vendita si pone in aperto contrasto con la
ratio degli artt. 216 e 217 CCII, vulnerando la credibilità delle procedure concorsuali. Allo stesso modo, il sindacato del Giudice sulle vendite non può trasformarsi in un'arena di negoziazione tardiva per soggetti rimasti soccombenti o escluse a causa del mancato rispetto delle rigide prescrizioni formali di gara.
La stabilità dell'aggiudicazione si conferma, dunque, non solo come regola di protezione del singolo acquirente, ma come vero e proprio principio di efficienza collettiva del mercato della crisi d'impresa.