Venerdì 05/12/2025
a cura di Studio Valter Franco
Il pagamento di fatture nei confronti di professionisti a fine anno era fonte di incertezze, tant’è che negli anni precedenti avevo occasione di scrivere quanto riportato in coda.
Ora l’articolo 54 del Tuir (sostituito dall’art. 5 dal D.lgs. 192/2024 con effetto dal 2024) introduce una nuova regola per i compensi pagati “a cavallo d’anno” da soggetti tenuti ad effettuare la ritenuta di acconto: il professionista deve dichiarare il compenso nell’anno in cui sussiste per il cliente l’obbligo di effettuare la ritenuta di acconto: quindi il cliente effettua il pagamento il 31 dicemb5e 2025 e versa la ritenuta entro il 16 gennaio 2026 ed il professionista dichiara il compenso nell’anno 2025 e nello stesso anno scomputa la ritenuta di acconto.
Questi i dubbi sino all’emanazione del D.lgs. 192/2024
Sono andato a ricercarmi il contenuto di un processo verbale un po’ datato (2005) per rivedere cosa scrivevano i militari della Guardia di Finanza relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico bancario.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario di parcelle a professionisti disposto il 31 dicembre le conseguenze sarebbero, ad avviso del sottoscritto, le seguenti: